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Art. 2435 — Pubblicazione del bilancio

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Art. 2435. (Pubblicazione del bilancio). Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

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