Codice Civile
Art. 2430 — Sopraprezzo delle azioni
Art. 2430. (Sopraprezzo delle azioni). Le somme percepite dalla societa' per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2428.
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