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Art. 2424 — Contenuto del bilancio

ELI /it/codice-civile/art/2424parte di Codice Civile
Art. 2424. (Contenuto del bilancio). Salve le disposizioni delle leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo: nell'attivo: 1) i crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti; 2) gli immobili; 3) gli impianti e il macchinario; 4) i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 5) le concessioni, i marchi di fabbrica e l'avviamento; 6) i mobili; 7) le scorte di materie prime e le merci; 8) il danaro e i valori esistenti in cassa; 9) i titoli di credito a reddito fisso; 10) le partecipazioni, indicando distintamente le azioni proprie acquistate a norma dell'art. 2357; 11) i crediti verso la clientela; 12) i crediti verso banche; 13) i crediti verso societa' collegate; 14) gli altri crediti; nel passivo: 1) il capitale sociale al suo valore nominale, distinguendo l'importo delle azioni ordinarie da quello delle altre categorie di azioni; 2) la riserva legale; 3) le riserve statutarie e facoltative; 4) i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni; 5) i fondi accantonati per indennita' di anzianita' o di quiescenza del personale dipendente; 6) i debiti con garanzia reale; 7) i debiti verso fornitori; 8) i debiti verso banche ed altri sovventori; 9) i debiti verso societa' collegate; 10) le obbligazioni emesse e non ancora estinte; 11) gli altri debiti della societa'; nell'attivo e nel passivo: 1) le cauzioni degli amministratori e dei dipendenti; 2) le altre partite di giro e i conti d'ordine. Le obbligazioni di garanzia debbono essere iscritte in bilancio, anche quando sussistono corrispondenti crediti di regresso. Sono vietati i compensi di partite.

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