Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2420
Codice Civile

Art. 2420 — Sorteggio delle obbligazioni

ELI /it/codice-civile/art/2420parte di Codice Civile
Art. 2420. (Sorteggio delle obbligazioni). Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullita', alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2419 Art. 2421 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.