Codice Civile
Art. 2405 — Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee
Art. 2405. (Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee). I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione, decadono dall'ufficio.
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