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Art. 2367 — Convocazione su richiesta della minoranza

ELI /it/codice-civile/art/2367parte di Codice Civile
Art. 2367. (Convocazione su richiesta della minoranza). Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne e' fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'assemblea e' ordinata con decreto dal presidente del tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla.

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