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Codice Civile

Art. 2361 — Partecipazioni

ELI /it/codice-civile/art/2361parte di Codice Civile
Art. 2361. (Partecipazioni). L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo, non e' consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo.

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