Codice Civile
Art. 2359 — Acquisto di azioni da parte di societa' controllate
Art. 2359. (Acquisto di azioni da parte di societa' controllate). Le societa' non possono investire, nemmeno parzialmente, il proprio capitale in azioni della societa' che esercita il controllo su di esse o di altre societa' controllate dalla medesima. Sono considerate societa' controllate quelle in cui un'altra societa' possiede un numero di azioni tale de assicurarle la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, o quelle che, in virtu' di particolari vincoli contrattuali, sono sotto l'influenza dominante di altra societa'.
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