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Codice Civile

Art. 2357 — Acquisto delle proprie azioni

ELI /it/codice-civile/art/2357parte di Codice Civile
Art. 2357. (Acquisto delle proprie azioni). La societa' non puo' acquistare azioni proprie, se l'acquisto non e' autorizzato dall'assemblea dei soci, non e' fatto con somme prelevate da utili netti regolarmente accertati e le azioni non sono interamente liberate. Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate, e il diritto di voto inerente alle medesime e' sospeso finche' esse restano in proprieta' della societa'. Le limitazioni disposte nel primo comma di questo articolo non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avviene in virtu' di una deliberazione dell'assemblea che dispone una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento delle azioni.

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