Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2352
Codice Civile

Art. 2352 — Pegno e usufrutto di azioni

ELI /it/codice-civile/art/2352parte di Codice Civile
Art. 2352. (Pegno e usufrutto di azioni). Nel caso di pegno o di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione, questo deve essere alienato per conto del socio medesimo a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito. Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio puo' vendere le azioni nel modo stabilito dal comma precedente. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto. Se l'usufrutto spetta a piu' persone, si applica il secondo comma dell'art. 2347.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2351 Art. 2353 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.