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Codice Civile

Art. 2342 — Conferimenti

ELI /it/codice-civile/art/2342parte di Codice Civile
Art. 2342. (Conferimenti). Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255.

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