Codice Civile
Art. 2340 — Limiti dei benefici riservati ai promotori
Art. 2340. (Limiti dei benefici riservati ai promotori). I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualita' di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni. Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
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