Codice Civile
Art. 234 — Nascita del figlio dopo i trecento giorni
Art. 234. (Nascita del figlio dopo i trecento giorni). La legittimita' del figlio nato dopo trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio puo' essere sempre contestata.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.