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Art. 2338 — Obbligazioni dei promotori

ELI /it/codice-civile/art/2338parte di Codice Civile
Art. 2338. (Obbligazioni dei promotori). I promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la societa'. La societa' e' tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a rimborsare loro le spese sostenute, sempreche' siano state necessarie per la costituzione della societa' o siano state approvate dall'assemblea. Se per qualsiasi ragione la societa' non si costituisce, i promotori non possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.

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