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Art. 2332 — Nullita' dell'atto costitutivo

ELI /it/codice-civile/art/2332parte di Codice Civile
Art. 2332. (Nullita' dell'atto costitutivo). Avvenuta l'iscrizione della societa' nel registro delle imprese, la dichiarazione di nullita' dell'atto costitutivo non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della societa'. I soci non sono liberati dall'obbligo del conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La sentenza che dichiara la nullita' nomina i liquidatori. La nullita' non puo' essere dichiarata quando la causa di essa e' stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.

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