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Codice Civile

Art. 2288 — Esclusione di diritto

ELI /it/codice-civile/art/2288parte di Codice Civile
Art. 2288. (Esclusione di diritto). E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. Parimenti e' escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270.

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