Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2259
Codice Civile

Art. 2259 — Revoca della facolta' di amministrare

ELI /it/codice-civile/art/2259parte di Codice Civile
Art. 2259. (Revoca della facolta' di amministrare). La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L'amministratore nominato con atto separato e' revocabile secondo le norme sul mandato. La revoca per giusta causa puo' in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2258 Art. 2260 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.