Codice Civile
Art. 2244 — Recesso
Art. 2244. (Recesso). Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119. Il periodo di preavviso non puo' essere inferiore a otto giorni o, se l'anzianita' di servizio e' superiore a due anni, a quindici giorni.
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