Codice Civile
Art. 2230 — Prestazione d'opera intellettuale
Art. 2230. (Prestazione d'opera intellettuale). Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale e' regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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