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Art. 2221 — Fallimento e concordato preventivo

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Art. 2221. (Fallimento e concordato preventivo). Gli imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.

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