Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 222
Codice Civile

Art. 222 — Amministrazione affidata alla moglie

ELI /it/codice-civile/art/222parte di Codice Civile
Art. 222. (Amministrazione affidata alla moglie). In caso di lontananza o di altro impedimento del marito, la moglie puo' essere autorizzata dal tribunale, quando e' necessario nell'interesse della comunione dei beni, ad assumere temporaneamente l'amministrazione di questi beni e, nei casi di necessita' o utilita' evidente, puo' anche essere autorizzata a compiere atti di alienazione, con le cautele che il tribunale creda di stabilire.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 221 Art. 223 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.