Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2218
Codice Civile

Art. 2218 — Bollatura e vidimazione facoltative

ELI /it/codice-civile/art/2218parte di Codice Civile
Art. 2218. (Bollatura e vidimazione facoltative). L'imprenditore puo' far bollare e vidimare nei modi indicati negli articoli 2215 e 2216 gli altri libri da lui tenuti.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2217 Art. 2219 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.