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Codice Civile

Art. 2212 — Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi

ELI /it/codice-civile/art/2212parte di Codice Civile
Art. 2212. (Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi). Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. Sono altresi' legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.

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