Codice Civile
Art. 2208 — Responsabilita' personale dell'institore
Art. 2208. (Responsabilita' personale dell'institore). L'institore e' personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo puo' agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui e' preposto.
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