Codice Civile
Art. 2203 — Preposizione institoria
Art. 2203. (Preposizione institoria). E' institore colui che e' preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. La preposizione puo' essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. Se sono preposti piu' institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.
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