Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2194
Codice Civile

Art. 2194 — Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione

ELI /it/codice-civile/art/2194parte di Codice Civile
Art. 2194. (Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione). Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, e' punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2193 Art. 2195 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.