Codice Civile
Art. 2194 — Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione
Art. 2194. (Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione). Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, e' punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.
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