Codice Civile
Art. 2190 — Iscrizione d'ufficio
Art. 2190. (Iscrizione d'ufficio). Se un'iscrizione obbligatoria non e' stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro puo' ordinarla con decreto.
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