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Art. 2186 — Nozione e norme applicabili

ELI /it/codice-civile/art/2186parte di Codice Civile
Art. 2186. (Nozione e norme applicabili). Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame e' conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo. In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione. Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.

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