Codice Civile
Art. 2184 — Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili
Art. 2184. (Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili). Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
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