Codice Civile
Art. 2181 — Prelevamento e divisione al termine del contratto
Art. 2181. (Prelevamento e divisione al termine del contratto). Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame. Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualita' e all'eta', sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di piu' si divide a norma dell'art. 2178. Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.