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Art. 2163 — Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria

ELI /it/codice-civile/art/2163parte di Codice Civile
Art. 2163. (Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria). Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, l'assegnazione delle scorte al termine della mezzadria deve farsi secondo le norme seguenti: 1) se si tratta di scorte vive, secondo la specie, il sesso, il numero, la qualita' e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna; 2) se si tratta di scorte morte circolanti, per quantita' e qualita', valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna; 3) se si tratta di scorte morte fisse, per specie, quantita', qualita' e stato d'uso.

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