Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2155
Codice Civile

Art. 2155 — Raccolta e divisione dei prodotti

ELI /it/codice-civile/art/2155parte di Codice Civile
Art. 2155. (Raccolta e divisione dei prodotti). Il mezzadro non puo' iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed e' obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione. I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti. Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2154 Art. 2156 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.