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Art. 2142 — Famiglia colonica

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Art. 2142. (Famiglia colonica). La composizione della famiglia colonica non puo' volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli naturali. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.

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