Codice Civile
Art. 2137 — Responsabilita' dell'imprenditore agricolo
Art. 2137. (Responsabilita' dell'imprenditore agricolo). L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, e' soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.
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