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Art. 2110 — Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio

ELI /it/codice-civile/art/2110parte di Codice Civile
Art. 2110. (Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio). In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, e' dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennita' nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita'. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita'. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianita' di servizio.

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