Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2108
Codice Civile

Art. 2108 — Lavoro straordinario e notturno

ELI /it/codice-civile/art/2108parte di Codice Civile
Art. 2108. (Lavoro straordinario e notturno). In caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario. Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno. I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge o dalle norme corporative.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2107 Art. 2109 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.