Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2103
Codice Civile

Art. 2103 — Prestazione del lavoro

ELI /it/codice-civile/art/2103parte di Codice Civile
Art. 2103. (Prestazione del lavoro). Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui e' stato assunto. Tuttavia, se non e' contenuto diversamente, l'imprenditore puo', in relazione alle esigenze dell'impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purche' essa non importi una diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui. Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, se e' a lui piu' vantaggioso.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2102 Art. 2104 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.