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Art. 2096 — Assunzione in prova

ELI /it/codice-civile/art/2096parte di Codice Civile
Art. 2096. (Assunzione in prova). Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennita'. Se pero' la prova e' stabilita per un tempo minimo necessario, la facolta' di recesso non puo' esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianita' del prestatore di lavoro.

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