Codice Civile
Art. 2077 — Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale
Art. 2077. (Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale). I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni piu' favorevoli ai prestatori di lavoro.
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