Codice Civile
Art. 206 — Azioni concesse ai creditori del marito
Art. 206. (Azioni concesse ai creditori del marito). I creditori del marito possono impugnare con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la separazione della dote; e possono intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione.
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