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Art. 2057 — Danni permanenti

ELI /it/codice-civile/art/2057parte di Codice Civile
Art. 2057. (Danni permanenti). Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione puo' essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.

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