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Art. 203 — Inefficacia della separazione

ELI /it/codice-civile/art/203parte di Codice Civile
Art. 203. (Inefficacia della separazione). La separazione della dote ordinata dall'autorita' giudiziaria rimane senza effetto, se la sentenza non e' notificata, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e non e' eseguita, entro sessanta giorni dal suo passaggio in giudicato, mediante atto pubblico col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie sino alla concorrenza dei beni del marito, o se, almeno in questo ultimo termine, la moglie non ha proposto e proseguito le relative istanze.

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