Codice Civile
Art. 1986 — Annullamento e risoluzione del contratto
Art. 1986. (Annullamento e risoluzione del contratto). La cessione puo' essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passivita' o ha simulato passivita' inesistenti. La cessione puo' essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.