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Art. 1986 — Annullamento e risoluzione del contratto

ELI /it/codice-civile/art/1986parte di Codice Civile
Art. 1986. (Annullamento e risoluzione del contratto). La cessione puo' essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passivita' o ha simulato passivita' inesistenti. La cessione puo' essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.

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