Codice Civile
Art. 1980 — Effetti della cessione
Art. 1980. (Effetti della cessione). Il debitore non puo' disporre dei beni ceduti. I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni. I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attivita' del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attivita' prima di aver liquidato quelle cedute.
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