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Codice Civile

Art. 1978 — Forma

ELI /it/codice-civile/art/1978parte di Codice Civile
Art. 1978. (Forma). La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullita'. Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.

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