Codice Civile
Art. 1966 — Capacita' a transigere e disponibilita' dei diritti
Art. 1966. (Capacita' a transigere e disponibilita' dei diritti). Per transigere le parti devono avere la capacita' di disporre dei diritti che formano oggetto della lite. La transazione e' nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilita' delle parti.
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