Codice Civile
Art. 1964 — Compensazione dei frutti con gli interessi
Art. 1964. (Compensazione dei frutti con gli interessi). Salva la disposizione dell'art. 1448, e' valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore puo' in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.
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