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Art. 1955 — Liberazione del fideiussore per fatto del creditore

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Art. 1955. (Liberazione del fideiussore per fatto del creditore). La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non puo' avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

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