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Art. 1941 — Limiti della fideiussione

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Art. 1941. (Limiti della fideiussione). La fideiussione non puo' eccedere cio' che e' dovuto dal debitore, ne' puo' essere prestata a condizioni piu' onerose. Puo' prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni piu' onerose e' valida nei limiti dell'obbligazione principale.

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