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Art. 1928 — Prova

ELI /it/codice-civile/art/1928parte di Codice Civile
Art. 1928. (Prova). I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto. I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.

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